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Il congedo di maternità rappresenta il baricentro del sistema di welfare italiano a sostegno della genitorialità, una misura che il legislatore ha inteso non come un beneficio discrezionale, ma come un pilastro fondamentale della salute pubblica e della stabilità sociale.
Disciplinato dal Testo Unico 151/2001, ma integrato dalle leggi di Bilancio degli ultimi anni, si tratta di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della durata complessiva di cinque mesi. La natura imperativa di questo diritto è tale che la lavoratrice non può rinunciarvi, né il datore di lavoro può permettere la prestazione lavorativa durante i periodi protetti, pena sanzioni penali e amministrative. Nel 2026, la gestione di questo tempo è diventata estremamente flessibile, permettendo alle donne di conciliare con strumenti più snelli rispetto al passato.
Congedo di maternità, la nuova flessibilità operativa
La ripartizione classica del congedo di maternità prevede storicamente l’astensione dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai tre mesi successivi all’evento. Tuttavia, le modifiche normative hanno ampliato notevolmente il raggio d’azione della lavoratrice. Oggi è possibile optare per la formula “uno più quattro”, posticipando l’inizio dell’astensione all’ottavo mese di gravidanza, oppure per l’opzione “zero più cinque”. Quest’ultima permette di rimanere in servizio fino al nono mese compiuto, fruendo dell’intero ciclo di cinque mesi dopo la nascita del bambino. Per percorrere questa strada, la legge richiede un passaggio formale rigoroso: è necessaria una certificazione medica rilasciata da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale e dal medico competente per la sicurezza sul lavoro. Nel 2026, gran parte di questa procedura è stata digitalizzata, con lo scambio automatico dei certificati tra ASL e INPS, riducendo l’onere burocratico a carico della gestante.
Quale trattamento economico spetta
Uno degli aspetti più rilevanti del congedo di maternità riguarda la garanzia del reddito. L’Inps garantisce un’indennità economica pari all’80% dell’ultima retribuzione media giornaliera, ma la realtà del 2026 vede una protezione ancora più robusta. Per molte categorie di lavoratrici, e specialmente nei settori coperti da contrattazione collettiva rinnovata, l’integrazione al 100% da parte del datore di lavoro è ormai lo standard.
Inoltre, le recenti riforme hanno migliorato il trattamento del congedo parentale facoltativo che segue quello obbligatorio: oggi i primi mesi di astensione facoltativa godono di un’indennità progressivamente innalzata, arrivando a coprire il 100% della retribuzione per il primo mese e l’80% per il secondo mese, a patto che vengano fruiti entro il sesto anno di vita del bambino.
Complessivamente, la coppia può beneficiare di un totale di nove mesi di congedo indennizzato, dove i periodi successivi ai primi due mesi sono pagati con una quota pari al 30% dello stipendio. Durante tutto il periodo di congedo di maternità maturano regolarmente l’anzianità di servizio, le ferie, la tredicesima e il trattamento di fine rapporto.
Obblighi burocratici e procedure digitali nel 2026
L’accesso al congedo di maternità richiede un iter procedurale che oggi si avvale della piena interoperabilità delle banche dati pubbliche. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il portale dell’INPS o attraverso i servizi di patronato. Grazie alle ultime semplificazioni, una volta che il medico del SSN invia il certificato telematico di gravidanza all’istituto, la piattaforma pre-compila gran parte della domanda per la lavoratrice. Resta l’obbligo di confermare l’invio prima dell’inizio del periodo di astensione. Un passaggio fondamentale avviene dopo la nascita: entro trenta giorni dal parto, la madre deve comunicare il codice fiscale del neonato. Nel 2026, questo processo è spesso automatizzato grazie ai flussi di dati provenienti dalle anagrafi comunali, ma è sempre opportuno verificare la corretta ricezione del dato sul proprio fascicolo previdenziale per evitare ritardi nei pagamenti delle indennità residue.
Protezione legale e divieto di licenziamento
La forza del decreto 151/2001 risiede nelle tutele giuslavoristiche poste a difesa della continuità occupazionale. Il congedo di maternità è protetto da un divieto di licenziamento assoluto che decorre dall’inizio della gestazione e si protrae fino al compimento del primo anno di età del figlio. Durante questo lasso di tempo, il rapporto di lavoro è considerato intoccabile, salvo casi limite di colpa grave, esito negativo della prova o cessazione definitiva dell’attività d’impresa. Al termine dell’astensione obbligatoria, la lavoratrice ha il diritto inalienabile di rientrare nella stessa unità produttiva e di mantenere le medesime mansioni.
Tuttavia, nel 2026, la tutela non è più solo formale: le nuove normative hanno trasformato il rispetto del congedo di maternità in un obbligo di conformità che, se violato, può determinare il dissesto economico dell’impresa. Le aziende che tentano di ostacolare il rientro o che operano discriminazioni salariali post-maternità – come la negazione dei premi di produzione o il demansionamento – rischiano oggi sanzioni amministrative fino a 50.000 euro. A queste si aggiunge la “sanzione accessoria” più temuta: la revoca totale degli sgravi contributivi INPS goduti nell’anno solare e l’inserimento in una “black list” ministeriale che preclude la partecipazione a gare d’appalto pubbliche per 24 mesi.
Il monitoraggio è diventato ferreo grazie all’incrocio dei dati dell’Ispettorato del Lavoro. Se un’azienda nega ingiustificatamente lo smart working al rientro o falsifica i dati nel rapporto biennale sulla parità di genere, subisce non solo multe pecuniarie tra i 5.000 e i 15.000 euro, ma anche la sospensione della Certificazione di Parità. Questo meccanismo garantisce che il rientro dopo il congedo di maternità non sia più una zona grigia, ma un processo monitorato dove la discriminazione ha un costo certo, immediato e superiore a qualsiasi presunto risparmio aziendale.
Adozioni e nascite premature
Il congedo di maternità non riguarda esclusivamente le madri biologiche. Il Testo Unico parifica pienamente i diritti delle lavoratrici che hanno adottato o ricevuto in affidamento un minore. In questi casi, i cinque mesi di astensione decorrono dal momento dell’ingresso del minore in famiglia. Anche in questa circostanza, l’indennità economica e le tutele contro il licenziamento restano identiche. In caso di parto prematuro, la legge prevede che i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto vengano interamente recuperati nel periodo successivo alla nascita, garantendo così che il legame tra madre e figlio venga tutelato per l’intero arco dei cinque mesi previsti, indipendentemente dalla data effettiva dell’evento. Questa flessibilità assicura che il diritto alla cura sia sempre prevalente sulle contingenze biologiche o amministrative.
L'articolo Congedo di maternità, come funziona nel 2026: i mesi coperti, l’indennità economica e le tutele per la lavoratrice proviene da Il Fatto Quotidiano.




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