L’evoluzione dell’audiovisivo nell’era dell’AI tra innovazione produttiva e nuovi confini del diritto d’autore

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La decisione dell’Academy di escludere dagli Oscar 2027 i contenuti generati dall’AI ha riacceso il dibattito sul confine tra tecnologia e arte. Ma cosa succede in Italia? L’approccio nostrano sembra molto più concreto e meno ideologico: l’intelligenza artificiale è già realtà nella post-produzione cinematografica e musicale per ottimizzare tempi e costi , senza però voler rimpiazzare l’autore. La vera sfida si gioca sulla tutela legale e contrattuale, come sottolinea Lucia Maggi, partner di 42 Law Firm.

Si parla molto della decisione dell’Academy di escludere dagli Oscar 2027 attori, controfigure e sceneggiature generate con l’AI. In Italia cosa sta succedendo? Come si stanno muovendo le case di produzione?

La scelta dell’Academy ha un peso simbolico fortissimo, ma resta una regola privata di accesso a un premio, non una norma di diritto. In Italia, lavorando quotidianamente con case di produzione cinematografica, società creative ed etichette discografiche, vedo un approccio molto meno ideologico e molto più concreto: nessuno pensa davvero di poter rinunciare all’AI, perché oggi significa abbattere tempi, costi e complessità produttive. Il tema vero è capire come utilizzarla senza compromettere valore creativo, diritti e reputazione.

Nel cinema e nell’audiovisivo l’AI è già entrata stabilmente nella filiera produttiva, soprattutto nella post-produzione: doppiaggio multilingua sincronizzato, cleanup audio e video, ringiovanimento digitale, ricostruzione di scene, restauro di materiali d’archivio, generazione di storyboard e concept visuali. Anche nel settore musicale viene utilizzata per accelerare alcune fasi tecniche o preparatorie, dal mastering alla creazione di demo e arrangiamenti.

La linea che vedo emergere nelle produzioni più strutturate è abbastanza chiara: l’AI viene considerata uno strumento di supporto alla creatività umana, non un sostituto dell’autore o dell’interprete. Le società più organizzate stanno iniziando ad adottare policy interne, clausole contrattuali dedicate e procedure di verifica sui tool utilizzati. E questo riguarda anche la filiera tecnica: per esempio Waamoz Srl, casa di produzione cinematografica e fotografica con cui collaboriamo professionalmente come legali, utilizza sistemi di AI esclusivamente a supporto delle attività di post-produzione, mantenendo il presidio creativo integralmente umano. È un approccio che considero molto intelligente perché consente di sfruttare l’efficienza tecnologica senza snaturare il processo autoriale.

Quali sono i limiti normativi che regolano l’utilizzo dell’AI in questi settori? E quali scenari si aprono?

Il quadro normativo europeo e italiano oggi è molto più avanzato di quanto comunemente si percepisca. Ci muoviamo dentro due direttrici fondamentali: da un lato il Regolamento UE 2024/1689, cioè l’AI Act; dall’altro la Legge 23 settembre 2025 n. 132, con cui l’Italia è stata il primo Paese europeo a intervenire direttamente anche sulla legge sul diritto d’autore.

Il principio centrale resta uno: il diritto tutela la creatività umana, anche quando utilizza strumenti di AI. Non c’è alcuna incompatibilità tra autore e tecnologia, purché il contributo umano resti riconoscibile, rilevante e dimostrabile.

Parallelamente, però, il legislatore sta imponendo obblighi sempre più stringenti ai provider di modelli generativi: trasparenza sui dataset di addestramento, rispetto dell’opt-out esercitato dagli aventi diritto, obblighi di disclosure sui contenuti artificialmente generati o manipolati, soprattutto in materia di deepfake.

Credo che il prossimo terreno decisivo sarà quello delle licenze. Le collecting society e i grandi titolari di cataloghi stanno già aprendo tavoli negoziali con gli sviluppatori di AI, perché il vero nodo economico è l’utilizzo delle opere protette in fase di training. Nei prossimi anni vedremo probabilmente sistemi di licenza collettiva sempre più strutturati, insieme a un contenzioso molto rilevante sull’utilizzo non autorizzato di voci, volti e identità artistiche.

 Come si concilia il diritto d’autore con la capacità innovativa portata dall’AI?

Il diritto d’autore europeo e italiano nasce attorno a una visione profondamente antropocentrica: protegge l’espressione creativa dell’essere umano. Per questo un output generato autonomamente da una macchina, senza un apporto creativo umano significativo, oggi difficilmente può essere qualificato come opera dell’ingegno.

Ma secondo me il punto non è stabilire se l’AI sostituirà l’autore. Non lo farà. Sta invece cambiando il modo in cui la creatività si manifesta. Oggi il contributo creativo può stare nella progettazione del workflow, nella scelta e costruzione del prompt, nella selezione degli output, nella curatela, nella post-produzione e nell’editing finale. È una creatività diversa, ma resta creatività umana.

Questo però comporta anche una conseguenza pratica importantissima: bisogna imparare a documentare il processo creativo. Conservare prompt, versioni intermedie, revisioni, interventi umani diventa fondamentale non solo sotto il profilo organizzativo, ma anche probatorio. In prospettiva, sarà proprio la capacità di dimostrare il contributo umano a fare la differenza tra un’opera tutelabile e un semplice output generato.

Resta apertissimo il conflitto sul training dei modelli. È lì che oggi si gioca la vera partita economica e giuridica tra industria culturale e sviluppatori di AI. E penso che il mercato arriverà inevitabilmente a sistemi di licensing strutturati: è l’unico equilibrio realisticamente sostenibile tra innovazione tecnologica e remunerazione degli autori.

Cosa consiglia oggi a un produttore cinematografico o discografico che vuole usare l’AI senza correre rischi?

La prima cosa che consiglio è di non affrontare il tema in modo improvvisato. L’AI è entrata nei processi produttivi molto più rapidamente di quanto aziende, contratti e policy interne siano riusciti ad adattarsi. Ed è proprio questo scollamento oggi a generare il rischio maggiore.

Quando iniziamo a lavorare con un nuovo cliente, la prima attività che facciamo è quasi sempre una mappatura concreta: dove viene usata l’AI, da chi, con quali strumenti e in quale fase della produzione. Molto spesso emerge che è già presente ovunque — creatività, marketing, editing, post-produzione — semplicemente senza regole condivise.

Da lì il lavoro diventa soprattutto contrattuale e organizzativo. Bisogna aggiornare gli accordi con artisti, autori, attori, doppiatori e sceneggiatori disciplinando in modo chiaro utilizzo della voce, immagine, likeness e contenuti generati. E bisogna intervenire anche sui rapporti con i fornitori tecnologici, pretendendo garanzie precise sulla liceità dei dataset utilizzati e sui profili di responsabilità.

C’è poi un aspetto che considero centrale e che spesso viene sottovalutato: la tracciabilità del processo creativo. Conservare prompt, versioni intermedie, revisioni umane e decisioni editoriali oggi significa costruire la prova dell’apporto creativo umano. Non è una formalità burocratica: è ciò che permette di difendere il valore giuridico ed economico dell’opera.

Chi si sta strutturando seriamente adesso avrà un enorme vantaggio competitivo nei prossimi anni. Chi continua a usare l’AI senza governance rischia invece di trovarsi esposto non solo sul piano legale, ma anche su quello reputazionale.

L’articolo L’evoluzione dell’audiovisivo nell’era dell’AI tra innovazione produttiva e nuovi confini del diritto d’autore è tratto da Forbes Italia.

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